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UFFICIALE: Accolto il ricorso della Roma: vittoria a tavolino 0-3. Il Cagliari rischia una penalizzazione, Cellino da 1 a 5 anni di reclusione

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Mancava solo l’ufficialità, ed è arrivata: assegnata la vittoria a tavolino per 0-3 alla Roma in seguito al rinvio del match di ieri 23 settembre contro il Cagliari. Ecco il comunicato del Giudice Sportivo Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante  dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello:

Il Giudice Sportivo, letto il provvedimento datato 22 settembre 2012 del Prefetto di Cagliari (notificato alle Società interessate ed all’Arbitro designato, che ne ha allegato copia al referto trasmesso a questo Ufficio) che ha disposto “per l’urgente e grave necessità di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica” il differimento ad altra data della gara Cagliari – Roma del 23 settembre 2012; rilevato che la medesima Autorità amministrativa aveva precedentemente decretato, con provvedimento datato 15 settembre 2012, che tale gara dovesse essere disputata “in assenza di pubblico” a causa dell’accertata inagibilità dello stadio Is Arenas di Quartu S.Elena, con conseguenziale divieto della Soc. Cagliari della vendita dei relativi biglietti di ingresso allo stadio e l’obbligo di annullare quelli venduti; considerato che nel provvedimento prefettizio si ravvisa nel comunicato, pubblicato in pari data sul sito ufficiale della Soc. Cagliari, con il quale il Presidente della Società invitava e chiedeva “a tutti i suoi tifosi, titolari di biglietto e di abbonamento, di recarsi allo stadio per assistere alla partita nel rispetto dell’ordine e della civiltà….”, il rischio concreto e attuale che tale riprovevole sollecitazione potesse tradursi “in iniziative ed atti rivolti a disattendere la prescrizione dello svolgimento della partita a porte chiuse”, ingenerando nella tifoseria “reazioni emotive inconsulte ed irrazionali”; ritenuto che la provocatoria iniziativa assunta dalla Soc. Cagliari costituisce una palese violazione di cui all’art. 12, n. 2 CGS, che impone alle Società la rigorosa osservanza delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di pubblica sicurezza, e considerato che tale violazione ha costituito la causa diretta ed esclusiva dell’impedimento alla regolare effettuazione della gara; preso atto che la Soc. Roma ha preannunciato un reclamo ex art. 29, n. 4 CGS; visti gli art. 29, n. 3 e 17, n. 1 C.G.S., delibera di sanzionare la Soc. Cagliari con la perdita della gara con il punteggio di 0-3 (zero a tre), disponendo altresì la trasmissione di copia degli atti al Procuratore federale per quanto di competenza in merito alla condotta del Presidente della Società stessa. 

Prevista un’ulteriore stangata per il Cagliari: penalizzazione e gare a porte chiuse le più probabili, mentre la Procura Federale presieduta da Palazzi ha aperto un’ inchiesta a carico del presidente sardo. L’articolo violato è il 414 del codice penale, “Istigazione a delinquere” che recita: “Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione”. Il rischio, in caso di accertamento della colpevolezza, è la reclusione da uno a cinque anni.

 

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