Niente prova tv per Vucinic per gomitata a Lucio

Niente prova tv per Vucinic per gomitata a Lucio

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Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel ha deciso di non applicare la prova tv per la gomitata inferta da Mirko Vucinic a Lucio nella semifinale di Coppa-Italia tra Roma e Inter. Sul sito della lega serie A sono riportate le motivazioni della decisione del giudice. Eccole:

Il Giudice Sportivo,  ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax alle ore 15.31 del 20 aprile 2011) circa la condotta tenuta al 2° del  secondo tempo dal calciatore Mirko Vucinic (Soc. Roma) nei confronti del calciatore JFerreira  Da Silva Lucimar (Soc. Internazionale); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Rai), di piena garanzia tecnica e  documentale; osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore Vucinic, nell’area di rigore avversaria, veniva contrastato dal calciatore “Lucio” ed il pallone finiva in possesso del portiere nero-azzurro, ad alcuni metri di distanza dai due antagonisti. In tale frangente, il calciatore giallo-rosso, con movimento all’indietro del braccio destro, colpiva con il gomito il fianco sinistro dell’avversario, che cadeva al suolo con atteggiamento sofferente, rialzandosi qualche tempo dopo senza ulteriori conseguenze.  Il giuoco non veniva interrotto e l’Arbitro non adottava alcun provvedimento disciplinare in quanto, come precisato, su richiesta di questo Ufficio, il gesto del Vucinic “non era visto” dagli  Ufficiali di gara.  E’ evidente l’antisportività del gesto compiuto dal Vucinic, del tutto avulso dal contesto  agonistico (il pallone non era in alcun modo raggiungibile), ma la limitata energia impressa al  movimento del braccio e la zona del corpo attinta (braccio ed emitorace), non particolarmente  delicata e sensibile, inducono a ritenere che non sussista, nell’esclusione di ogni ragionevole  dubbio, quella “potenzialità lesiva” che connota la “condotta violenta”, sanzionabile ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS . Per tanto, visto l’art. 35, n. 1.3 CGS,  delibera  di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Mirko Vucinic  (Soc. Roma) in merito alla segnalazione del Procuratore federale.

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