Roma-Caso Diawara, quasi impossibile vincere il ricorso: ecco perché

Roma-Caso Diawara, quasi impossibile vincere il ricorso: ecco perché

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È notizia clamorosa di questo pomeriggio l’errore documentale della Roma inerente la mancata e/o corretta iscrizione di Amadou Diawara nella lista (provvisoria sarà definitiva il 6 ottobre) dei calciatori per la nuova stagione sportiva 20/21.

Dal 2015-2016, la FIGC ha imposto una regola relativa al numero dei tesserati inscrivibili in rosa pari a 25, di cui almeno 4 provenienti dal settore giovanile del club e altri 4 nati e cresciuti calcisticamente (tra i 15 e i 21 anni) in un settore giovanile italiano. Nel comunicato 83/A diramato dalla FIGC all’alba della stagione 2015/2016, si concede come noto anche la possibilità – in base al comma 2 – di utilizzare illimitatamente calciatori che al 31 dicembre della stagione sportiva precedente non abbiano compiuto 22 anni, schierabili senza la registrazione nella lista.

Diawara che lo scorso anno era considerato Under 22 al momento de tesseramento, quindi non iscritto nella lista dei 25, ha compiuto 22 anni lo scorso 31 dicembre e dunque andava registrato nella lista dei 25 generici, per poter essere utilizzato. L’errore grave della Roma è che tale iscrizione non è avvenuta e Diawara dunque incorre nel divieto ex comma 8 della suddetta normativa:

È fatto divieto ai calciatori non inseriti nell’elenco dei 25 calciatori di partecipare a gare di campionato nel periodo di validità dell’elenco stesso. Tale divieto non sussiste per i calciatori di cui al comma 2”.

SANZIONE – La società incorrerà nella sanzione prevista dello 0-3 a tavolino per il match di Verona, che viene applicata automaticamente dal giudice sportivo, in base al comma 9 della suddetta normativa: “Le società rispondono disciplinarmente per la violazione delle disposizioni di cui ai commi che precedono. L’utilizzo in una gara di campionato di un calciatore non inserito nell’elenco dei 25 calciatori o inserito nel suddetto elenco in violazione delle disposizioni precedenti, comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 17, comma 5, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, non avendo tale calciatore titolo alla partecipazione alla gara. Non si incorre nella violazione in caso di utilizzo dei calciatori di cui la comma 2”.

La Roma fa trapelare la volontà di ricorrere per cercare di far valere il principio della buona fede, non avendo ricevuto tra l’altro a quanto pare una segnalazione di errore (alert) da parte della Lega. Nonostante il club giallorosso non abbia tratto un vantaggio sportivo – al contrario di quanto avvenuto nel caso Ragusa del Sassuolo risalente al 2016 – poiché la società aveva a disposizione comunque 4 slot liberi nella lista dei 25, la normativa non sembra ammettere repliche. Quasi impossibile dunque, a meno di miracoli e in assenza di precedenti giurisprudenziali, che il ricorso giallorosso possa andare a buon fine

 

 

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